Art. 24

Segnalazione delle violazioni

In vigore dal 25 nov 2015
Segnalazione delle violazioni 1.   Le autorità competenti mettono in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione alle altre autorità competenti di violazioni reali o potenziali degli . 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 prevedono almeno: a) le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni degli o 15 e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni; b) la protezione adeguata per le persone impiegate in base a un contratto di lavoro che segnalano violazioni degli o 15 o che sono accusate di violare tali articoli, contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamenti ingiusti; c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione degli o 15 sia della persona che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza della loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dal diritto nazionale nell’ambito di indagini o successivi procedimenti giudiziari. 3.   Le controparti dispongono di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni degli .
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