Art. 26
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 25 nov 2015
Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative per violazioni degli o 15 sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.
2. Le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sia sproporzionata o che tale pubblicazione possa compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:
a)
rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;
b)
pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cessino di esistere;
c)
non pubblica la decisione se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non sia sufficiente a garantire:
i)
che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; oppure
ii)
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di secondaria importanza.
4. Quando la decisione è impugnabile dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, le autorità competenti pubblicano immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito del ricorso. Sono pubblicate le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.
5. Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative, delle altre misure amministrative e delle sanzioni penali che le sono comunicate al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
6. Le autorità competenti assicurano che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul loro sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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