Art. 27

Diritto di ricorso

In vigore dal 25 nov 2015
Diritto di ricorso Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche nel caso in cui, in merito a una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non si adotti una decisione entro sei mesi dalla sua presentazione.
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