Art. 29
Relazioni e riesame
In vigore dal 25 nov 2015
Relazioni e riesame
1. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi previsti nel presente regolamento, corredata di eventuali proposte adeguate. Tale relazione comprende in particolare un quadro degli obblighi di segnalazione analoghi stabiliti nei paesi terzi, tenendo conto dei lavori a livello internazionale. Si concentra inoltre sulla segnalazione di eventuali operazioni pertinenti non incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto di eventuali sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, e considera altresì il possibile impatto sul livello di trasparenza delle SFT.
Ai fini della relazione di cui primo comma, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, e, successivamente, ogni tre anni o più frequentemente qualora insorgano sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, l’ESMA presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull’efficacia delle segnalazioni, tenendo conto dell’adeguatezza delle segnalazioni a senso unico, in particolare in termini di copertura e qualità delle segnalazioni e di riduzione delle segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché sugli sviluppi significativi nelle pratiche di mercato con particolare accento sulle operazioni aventi obiettivo o effetto equivalente rispetto a una SFT.
2. Una volta completati e considerati i lavori a livello internazionale, le relazioni di cui al paragrafo 1 individuano altresì i rischi sostanziali connessi all’utilizzo delle SFT da parte di enti creditizi e società quotate e valuta se sia adeguato prevedere informative supplementari da parte di tali soggetti nelle loro relazioni periodiche.
3. Entro il 13 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’ adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione. La Commissione presenta tale relazione corredandola di proposte adeguate.
A tal fine l’ESMA presenta entro 13 ottobre 2016, in cooperazione con l’EBA e il CERS e tenendo conto delle iniziative internazionali, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, in cui si valutano le seguenti questioni:
a)
se l’utilizzo delle SFT determina l’accumulo di una leva finanziaria sostanziale non disciplinato dalla regolamentazione vigente;
b)
se del caso, le opzioni disponibili per contrastare tale accumulo;
c)
se sono necessarie ulteriori misure per ridurre la prociclicità di tale leva finanziaria.
La relazione dell’ESMA prende inoltre in esame l’impatto quantitativo delle raccomandazioni dell’FSB.
4. Entro 39 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, ed entro sei mesi dalla presentazione delle relazioni aggiornate dell’ESMA di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione presenta, previa consultazione dell’ESMA, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione dell’, in cui si valuta in particolare se le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono proporzionate al fatturato del repertorio interessato e limitate a coprire interamente le necessarie spese dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti a norma dell’, paragrafo 1.
Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al primo comma, entro 33 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, e successivamente ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora siano introdotte modifiche sostanziali alle commissioni, l’ESMA presenta una relazione alla Commissione sulle commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni conformemente al presente regolamento. Tali relazioni indicano almeno le spese necessarie dell’ESMA relative alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, le spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti, nonché le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni e la loro proporzionalità al fatturato dei repertori stessi.
5. Previa consultazione del CERS, l’ESMA pubblica una relazione annuale sui volumi aggregati di SFT per tipo di controparte e di operazione sulla base dei dati segnalati a norma dell’.
Storico versioni
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