Art. 9
Poteri dell’ESMA
In vigore dal 25 nov 2015
Poteri dell’ESMA
1. I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68, agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi gli allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
2. I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Storico versioni
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