Art. 8

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

In vigore dal 25 nov 2015
Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione 1.   Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, o revoca la registrazione di cui all’, paragrafo 1, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata. L’ESMA notifica senza indugio la decisione all’autorità competente di cui all’, paragrafo 1. 2.   L’ESMA comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1. 3.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.
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