Art. 6
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
1. Se un repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.
2. L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:2365:oj#art-6