Art. 7

Esame della domanda

In vigore dal 25 nov 2015
Esame della domanda 1.   Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o un’estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata. 2.   Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.
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