Art. 5

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

In vigore dal 25 nov 2015
Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni 1.   Ai fini dell’ i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo. 2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, deve adottare procedure per la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni che gli sono segnalate ai sensi dell’, paragrafo 1, e deve soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli da 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’ dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’ del presente regolamento. 3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione. 4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di registrazione. 5.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano all’ESMA: a) una domanda di registrazione; b) una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’ del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. 6.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari. Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni. 7.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli: a) delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare completezza e correttezza delle informazioni loro segnalate ai sensi dell’, paragrafo 1; b) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e c) di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b), al fine di evitare duplicazioni di requisiti. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato: a) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e b) della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b). Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato per evitare doppioni procedurali. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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