Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle SFT;
2) «controparti»: controparti finanziarie e controparti non finanziarie;
3) «controparte finanziaria»:
a)
un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
b)
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (UE) n. 1024/2013;
c)
un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
d)
un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE;
e)
un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
f)
un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
g)
una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
h)
un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
i)
un’entità di un paese terzo che richiederebbe l’autorizzazione o la registrazione ai sensi degli atti legislativi di cui alle lettere da a) a i) se fosse stabilità nell’Unione;
4) «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione o in un paese terzo, diversa dai soggetti di cui al punto 3;
5) «stabilito»:
a)
se la controparte è una persona fisica, «dove ha la sede centrale»;
b)
se la controparte è una persona giuridica, «dove ha la sede legale»;
c)
se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, «dove ha la sede centrale»;
6) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;
7) «concessione» o «assunzione di titoli o merci in prestito»: un’operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;
8) «operazione di buy-sell back o di sell-buy back»: un’operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un’operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un’operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L’operazione di buy-sell back o di sell- buy back non è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, ai sensi del punto 9;
9) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l’impegno a riacquistarli; oppure merci o titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista;
10) «finanziamento con margini»: un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;
11) «operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)»:
a)
un’operazione di vendita con patto di riacquisto;
b)
la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;
c)
un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
d)
un finanziamento con margini;
12) «riutilizzo»: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, comprese eventuali persone fisiche, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale; tale utilizzo comprende il trasferimento del titolo o l’esercizio del diritto di utilizzo a norma dell’ della direttiva 2002/47/CE, ma non include la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice;
13) «contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;
14) «contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale»: un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale quale definito all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;
15) «contratto di garanzia»: un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà e un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale;
16) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
17) «merce»: la merce quale definita all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (22) della Commissione;
18) «total return swap»: un contratto derivato quale definito all’, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un’obbligazione di riferimento, a un’altra controparte.
Storico versioni
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