Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti: a) la controparte in una SFT stabilita: i) nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; ii) in un paese terzo, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nell’Unione di tale controparte; b) le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE; c) i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE; d) la controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita: i) nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; ii) in un paese terzo, se: — il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale di tale controparte nell’Unione, o — il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell’ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’Unione di una controparte stabilita in un paese terzo. 2.   Gli non si applicano ai seguenti soggetti: a) i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; b) la Banca dei regolamenti internazionali. 3.   L’ non si applica alle operazioni di cui è controparte un membro del SEBC. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine e prima di adottare tali atti delegati la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e a detti enti nel quadro giuridico di un congruo numero di paesi terzi. Se la relazione conclude, in particolare con riguardo all’analisi comparata e ai potenziali effetti, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti di quei paesi terzi dall’, la Commissione adotta un atto delegato che le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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