Art. 11

Commissioni di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2015
Commissioni di vigilanza 1.   L’ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3 dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni in forza del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.
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