Art. 12
Trasparenza e disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle negoziazioni
In vigore dal 25 nov 2015
Trasparenza e disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle negoziazioni
1. I repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per tipologia di SFT loro segnalate.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni sulle SFT e assicurano che le entità sotto elencate abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:
a)
l’ESMA;
b)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA»);
c)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»);
d)
il CERS;
e)
l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione delle operazioni segnalate;
f)
i membri interessati del CERS, Banca Centrale europea (BCE) compresa, nello svolgimento dei compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
g)
le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’, paragrafo 1;
h)
le autorità di vigilanza designate a norma dell’ della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);
i)
le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
j)
l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
k)
le autorità di risoluzione designate a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
l)
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
m)
le autorità di cui all’, paragrafo 1.
3. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle SFT di cui al paragrafo 2;
b)
gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:
i)
la raccolta dei dati da parte dei repertori sulle negoziazioni;
ii)
l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori;
c)
i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso le entità di cui al paragrafo 2, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;
d)
i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni da parte delle entità di cui al paragrafo 2.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano l’identificazione di una parte delle SFT.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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