Art. 16
Designazione e poteri delle autorità competenti
In vigore dal 25 nov 2015
Designazione e poteri delle autorità competenti
1. Ai fini del presente regolamento le autorità competenti sono:
a)
per controparti finanziarie, autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 1024/2013, e 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;
b)
per controparti non finanziarie, le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
ai fini degli del presente regolamento, per quanto concerne le società di gestione degli OICVM e le società di investimento OICVM, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
d)
ai fini degli del presente regolamento, per quanto concerne i GEFIA, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE.
2. Le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 e vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo sorvegliano le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA stabiliti nel loro territorio, al fine di verificare che non utilizzino SFT e total return swap se non conformemente agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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