Art. 17

Cooperazione tra le autorità competenti

In vigore dal 25 nov 2015
Cooperazione tra le autorità competenti 1.   Le autorità competenti di cui all’ e l’ESMA cooperano strettamente tra di loro e procedono allo scambio di informazioni ai fini dell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, in particolare per individuare le violazioni del presente regolamento e porvi rimedio. 2.   Un’autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni conformemente al paragrafo 1 soltanto in una delle circostanze eccezionali seguenti: a) qualora dinanzi alle autorità dello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e nei confronti delle stesse persone; o b) qualora nello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per gli stessi atti. In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate. 3.   Le entità di cui all’, paragrafo 2, e i membri interessati del SEBC cooperano strettamente nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo. Tale cooperazione è riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate e avviene soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità. In deroga al primo e secondo comma, i membri del SEBC possono rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nell’espletamento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie. In caso di un rifiuto di cui al terzo comma, il membro interessato del SEBC notifica motivandolo il rifiuto all’autorità richiedente.
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