Art. 18

Segreto professionale

In vigore dal 25 nov 2015
Segreto professionale 1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le entità di cui all’, paragrafo 2, e per le autorità competenti di cui all’, per l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’ESMA, l’EBA e l’EIOPA. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole controparti, di singoli repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale o il presente regolamento. 3.   Fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale, le autorità competenti, l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambi. Se l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsente, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali. 4.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altrimenti con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso le informazioni. 5.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non sono pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2365:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo