Art. 20

Accesso indiretto ai dati tra le autorità

In vigore dal 25 nov 2015
Accesso indiretto ai dati tra le autorità L’ESMA può concludere accordi di cooperazione con le autorità interessate dei paesi terzi che devono assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi in ordine allo scambio reciproco delle informazioni riguardanti le SFT messe a disposizione dell’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione conformemente all’, paragrafo 2, nonché dei dati sulle SFT raccolti e conservati dalle autorità dei paesi terzi, a condizione che vi siano garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.
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