Art. 21

Equivalenza della segnalazione

In vigore dal 25 nov 2015
Equivalenza della segnalazione 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che le disposizioni legislative, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo: a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite all’; b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni al fine di garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione; e d) assicurano che le entità di cui all’, paragrafo 2, abbiano accesso diretto ai dati particolareggiati sulle SFT a norma dell’, paragrafo 1, ovvero abbiano accesso indiretto ai dati sulle SFT a norma dell’. 2.   Qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza con riguardo a un paese terzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all’ se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione e le controparti hanno rispettato gli obblighi pertinenti di tale paese terzo in relazione a detta operazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite nell’ e riferisce al riguardo regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione valuta se ritirare il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione.
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