Art. 22
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 25 nov 2015
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi l’ e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in relazione almeno alle violazioni degli .
Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare sanzioni in caso di violazione, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
2. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri che hanno scelto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni indicate al suddetto paragrafo, provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie, responsabili dell’azione penale o giudiziarie penali nell’ambito della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni degli , nonché di fornire tali informazioni ad altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l’ESMA ai fini del presente regolamento.
Le autorità competenti possono cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri e con le autorità interessate dei paesi terzi per quanto riguarda l’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni.
Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.
4. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni di cui al paragrafo 1:
a)
l’ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
b)
una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione conformemente all’;
c)
la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;
d)
l’interdizione temporanea da incarichi dirigenziali nei confronti delle persone che esercitano responsabilità dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili di tale violazione;
e)
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati dall’autorità interessata, anche ove tali sanzioni superino gli importi di cui alle lettere f) e g);
f)
con riguardo alle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale il 12 gennaio 2016;
g)
con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:
i)
5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’;
ii)
15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’.
Ai fini dei punti g), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.
Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri possono altresì imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto previsto nel presente paragrafo.
5. Una violazione dell’ lascia impregiudicata la validità delle condizioni di un SFT o la possibilità per le parti di farle valere. Una violazione dell’ non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti di un SFT.
6. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale entro il 13 gennaio 2018. Se decidono di non prevedere norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.
7. Entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri comunicano alle Commissione e all’ESMA le disposizioni relative ai paragrafi 1, 3 e 4. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all’ESMA le eventuali modifiche successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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