Art. 19
Equivalenza e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni
In vigore dal 25 nov 2015
Equivalenza e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione con i quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
a)
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
b)
i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;
c)
vi sono garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, e tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; e
d)
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti a un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’, paragrafo 2.
L’atto di esecuzione di cui al primo comma specifica anche le autorità del paese terzo interessate che hanno diritto ad accedere ai dati sulle SFT registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione.
L’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Se i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in un paese terzo non sono soggetti un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile conformemente al diritto di tale paese terzo a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’, paragrafo 2, la Commissione formula raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con il paese terzo interessato in ordine all’accesso reciproco alle informazioni sulle operazioni di trasferimento tramite titoli registrate in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tale paese terzo, nonché in ordine allo scambio di informazioni riguardanti dette operazioni, al fine di assicurare che tutte le entità indicate all’, paragrafo 2 dispongano di un accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
3. Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi e attività a entità stabilite nell’Unione ai fini dell’ soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’ESMA conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo presenta all’ESMA:
a)
una domanda di riconoscimento; o
b)
una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’ del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
5. La domanda di cui al paragrafo 4 è corredata di tutte le informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a)
con atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha accertato che tale paese terzo ha un quadro legislativo e di vigilanza equivalente ed esecutivo;
b)
le autorità interessate del paese terzo hanno concluso accordi di cooperazione con l’ESMA in cui si precisano almeno:
i)
il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’ESMA e le altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità a seguito di una delega di compiti ai sensi dell’, paragrafo 1, da un lato, e le autorità competenti interessate del paese terzo in questione, dall’altro; e
ii)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.
L’ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.
6. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica che la domanda sia completa. Se l’ESMA accerta che la domanda è incompleta, fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere le informazioni supplementari.
7. Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, l’ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.
8. L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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