Art. 25
Scambio di informazioni con l’ESMA
In vigore dal 25 nov 2015
Scambio di informazioni con l’ESMA
1. Le autorità competenti comunicano annualmente all’ESMA informazioni aggregate e granulari in merito a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da esse comminate ai sensi dell’. L’ESMA pubblica le informazioni aggregate in una relazione annuale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’, forniscono annualmente all’ESMA dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica in una relazione annuale i dati sulle sanzioni penali imposte.
3. L’autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative o le sanzioni penali, ne dà contestualmente comunicazione all’ESMA.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:2365:oj#art-25