Art. 32
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1)
all’, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7)
“derivato OTC” o “contratto derivato OTC”: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;»
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC
1. Ai fini dell’, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.»;
3)
all’articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:
a)
l’ESMA;
b)
l’EBA;
c)
l’EIOPA;
d)
il CERS;
e)
l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;
f)
l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;
g)
i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*1);
h)
le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;
i)
le autorità di vigilanza designate a norma dell’ della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
j)
le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
k)
le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;
l)
l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
m)
le autorità di risoluzione designate a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
n)
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;
o)
autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;
p)
le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 5, del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."
(*2) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12)."
(*3) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)."
(*4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»
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