Art. 28
Deflussi da altre passività
In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi da altre passività
1. L'ente creditizio moltiplica per 40 % le passività risultanti dai depositi della clientela composta da clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico, cooperative di credito autorizzate da un'autorità competente e imprese d'investimento personale (personal investment company) ovvero da intermediari di deposito, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'.
In deroga al primo comma, le passività ivi contemplate sono moltiplicate per 20 % se sono coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
2. L'ente creditizio moltiplica per 0 % le passività risultanti dalle sue spese di funzionamento.
3. L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:
a)
0 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 1 conformemente all', fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all', paragrafo 1, lettera f), ovvero se il prestatore è una banca centrale;
b)
7 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all', paragrafo 1, lettera f);
c)
15 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 2A conformemente all';
d)
25 %:
i)
se le passività sono garantite da attività di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
ii)
se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente agli e il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro o del paese terzo in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente all'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
35 %, se le passività sono garantite dalle sottocategorie di attività di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);
f)
50 %, se le passività sono garantite da:
i)
titoli di debito societario ammissibili come attività di livello 2B conformemente all', paragrafo 1, lettera b);
ii)
azioni ammissibili come attività di livello 2B conformemente all', paragrafo 1, lettera c);
g)
100 %, se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente al titolo II, fatta eccezione per le operazioni contemplate al presente paragrafo, lettera d), punto ii), ovvero se il prestatore è una banca centrale.
4. Gli swap di garanzie con scadenza entro i successivi 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese a prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.
5. I saldi compensatori detenuti in conti segregati nell'ambito dei sistemi di tutela della clientela imposti dalle norme nazionali sono trattati come afflussi, conformemente all', e sono esclusi dalla riserva di attività liquide.
6. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tutte le notes, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
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