Art. 13

Cartolarizzazioni di livello 2B

In vigore dal 10 ott 2014
Cartolarizzazioni di livello 2B 1.   Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all', paragrafo 1, lettera a), che soddisfano i criteri esposti ai paragrafi da 2 a 14. 2.   La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: a) un'ECAI prescelta valuta la posizione almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 251 o 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine; b) la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo; c) le esposizioni sottostanti sono state acquisite dalla SSPE di cui all', paragrafo 1, punto 66), del regolamento (UE) n. 575/2013 in una maniera opponibile a qualsiasi terzo e sono poste al di fuori del potere di intervento del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) e dei suoi creditori anche in caso di insolvenza del venditore; d) al trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti non devono applicarsi disposizioni restrittive in tema di revocatoria (claw-back) nella giurisdizione in cui ha sede il venditore (cedente, promotore o prestatore originario). Sono incluse tra tali disposizioni, ma non solo, le norme ai cui sensi la vendita delle esposizioni sottostanti può essere invalidata dal liquidatore del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore ovvero le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare tale invalidazione solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell'insolvenza del venditore; e) l'amministrazione delle esposizioni sottostanti è disciplinata da un accordo sul servizio del debito (servicing) comprensivo di disposizioni sulla continuità del servizio del debito che assicurano almeno che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non conduca ad un'interruzione di tale servizio; f) la documentazione che disciplina la cartolarizzazione comprende disposizioni sulla continuità che assicurano almeno, ove applicabile, la sostituzione delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati e dei fornitori di liquidità in caso di loro default o insolvenza; g) la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee, appartenenti tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti, ovvero da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee che combina prestiti su immobili residenziali di cui ai punti i) e ii): i) prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: — i prestiti compresi nell'aggregato rispettano, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013; — la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali e lo Stato membro ha informato l'ABE e la Commissione della normativa in questione. Il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito è calcolato in funzione del reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto degli obblighi tributari e degli altri impegni cui questi è soggetto e del rischio di variazione del tasso d'interesse nell'arco del periodo coperto dal prestito. Per ciascun prestito su immobile residenziale nell'aggregato la percentuale del reddito annuo lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45 %; ii) prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie reali previsti in detto paragrafo e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da piccole e medie imprese e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti o leasing per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all', punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; trattori agricoli o forestali di cui alla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; motocicli o tricicli definiti all', paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; veicoli cingolati di cui all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà; v) prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in uno Stato membro per finalità di consumo personale, familiare o domestico; h) la posizione non è verso una ricartolarizzazione né verso una cartolarizzazione sintetica di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1, punto 63), e all'articolo 242, punto 11), del regolamento (UE) n. 575/2013; i) le esposizioni sottostanti non includono strumenti finanziari trasferibili o prodotti derivati, ad eccezione degli strumenti finanziari emessi dalla SSPE stessa, o da altre parti nell'ambito della struttura di cartolarizzazione, e dei derivati finalizzati alla copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse; j) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni verso debitori di affidabilità creditizia deteriorata (o, ove applicabile, garanti di affidabilità creditizia deteriorata), dove ha affidabilità creditizia deteriorata il debitore (o garante) che: i) ha dichiarato fallimento o ha concordato con i creditori la cancellazione o la rinegoziazione del debito o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di origine del credito; ii) è iscritto in un registro ufficiale delle persone con storia creditizia negativa; iii) presenta una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o un punteggio creditizio (credit score) che indica l'esistenza di un rischio significativo di inadempimento dei pagamenti concordati contrattualmente rispetto al rischio rappresentato dal debitore medio della stessa tipologia di prestito nella stessa giurisdizione; k) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non osta tuttavia a che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate. 4.   La struttura dell'operazione di cartolarizzazione è conforme ai requisiti seguenti: a) laddove la cartolarizzazione sia stata varata senza periodo rotativo o il periodo rotativo sia chiuso e laddove sia stata avviata un'azione esecutiva (enforcement notice) o notificata una messa in mora (acceleration notice), gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti passano ai possessori delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante rimborso sequenziale di tali posizioni e non si verifica alcun intrappolamento di ingenti importi in contante nella SSPE a ciascuna data di pagamento; b) laddove la cartolarizzazione sia stata varata con periodo rotativo, la documentazione relativa all'operazione prevede adeguati eventi di rimborso anticipato, tra cui si annoverano almeno tutti i casi seguenti: i) deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti; ii) incapacità di generare in misura sufficiente nuove esposizioni sottostanti di qualità creditizia almeno analoga; iii) insorgenza di un evento collegato all'insolvenza che interessa il cedente o il gestore (servicer). 5.   Al momento dell'emissione della cartolarizzazione i debitori (o, ove applicabile, i garanti) hanno effettuato almeno un pagamento, ad eccezione del caso in cui la cartolarizzazione è garantita da linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punto v). 6.   In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), l'aggregato di prestiti non include alcun prestito commercializzato e sottoscritto con la premessa, comunicata al richiedente o, ove applicabile, agli intermediari, che il prestatore avrebbe potuto esimersi dal verificare le informazioni fornite. 7.   In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all', paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ovvero requisiti equivalenti di paesi terzi. 8.   In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti per veicoli e leasing auto, prestiti al consumo e linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all' della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 9.   Il cedente, promotore o prestatore originario della cartolarizzazione stabilito nell'Unione soddisfa i requisiti prescritti dalla parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 e rende pubbliche, a norma dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, informazioni sulla qualità creditizia e la performance delle esposizioni sottostanti, la struttura dell'operazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni, nonché qualsiasi informazione necessaria per consentire agli investitori di effettuare prove di stress informate e complete. Laddove il cedente, promotore o prestatore originario sia stabilito al di fuori dell'Unione, sono messi a disposizione degli investitori, esistenti e potenziali, e delle autorità di regolamentazione dati a livello di prestito completi e conformi alle norme generalmente accettate dai partecipanti al mercato. 10.   Le esposizioni sottostanti non sono state create dall'ente creditizio che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria riserva di liquidità né dalla sua filiazione, dalla sua impresa madre, da altra filiazione dell'impresa madre o da altra impresa con cui l'ente creditizio ha stretti legami. 11.   L'entità dell'emissione nel segmento è di almeno 100 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale). 12.   La vita residua media ponderata del segmento è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20 %, per il quale l'ente creditizio ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata. 13.   Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è un ente ai sensi dell', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero un'impresa la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12, e punto 15, della direttiva 2013/36/UE. 14.   Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto: a) 25 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv); b) 35 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v).
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