Art. 4
Coefficiente di copertura della liquidità
In vigore dal 10 ott 2014
Coefficiente di copertura della liquidità
1. Il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. L'ente creditizio calcola il coefficiente di copertura della liquidità conformemente alla formula seguente:
2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, in periodi di stress l'ente creditizio può monetizzare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità, anche se siffatto uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100 % il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.
4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità dell'ente creditizio scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. Finché non sarà stata ripristinata la percentuale di copertura di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio segnala il coefficiente di copertura della liquidità all'autorità competente in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (6).
5. L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni e in ciascuna delle valute da segnalare separatamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, così come per le passività nella valuta utilizzata per le segnalazioni. L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
Storico versioni
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