Art. 3
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
2.
«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2;
3.
«riserva di liquidità», l'importo delle attività liquide detenute dall'ente creditizio conformemente al titolo II;
4.
«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità, di cui alla parte sei, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere segnalati all'autorità competente a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
5.
«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
6.
«PMI», microimpresa, piccola impresa e media impresa quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5);
7.
«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità conformemente al titolo III;
8.
«depositi al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
9.
«cliente finanziario», un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
a)
un ente creditizio;
b)
un'impresa di investimento;
c)
un ente finanziario;
d)
una società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
e)
un organismo di investimento collettivo (OIC);
f)
uno schema di investimento non aperto;
g)
un'impresa di assicurazione;
h)
un'impresa di riassicurazione;
i)
una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
10.
«impresa d'investimento personale (personal investment company)» (PIC), un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
11.
«stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui può scaturire un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;
12.
«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria.
Storico versioni
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