Art. 2
Ambito e modalità di applicazione
In vigore dal 10 ott 2014
Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti creditizi sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Gli enti creditizi si conformano su base individuale al presente regolamento, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione del presente regolamento su base individuale nei confronti di un ente creditizio, conformemente agli del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste da detti articoli.
3. Laddove il gruppo comprenda uno o più enti creditizi, l'ente impresa madre nell'UE, l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base consolidata conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutte le seguenti disposizioni:
a)
le attività di paesi terzi conformi ai requisiti del titolo II e detenute da una filiazione in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini consolidati se non sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
b)
i deflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali superiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi superiori indicati da tale normativa nazionale;
c)
gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali inferiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati da tale normativa nazionale;
d)
le imprese di investimento appartenenti al gruppo sono assoggettate all' del presente regolamento su base consolidata e, relativamente alla definizione di attività liquide, di afflussi di liquidità e di deflussi di liquidità, all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini sia individuali sia consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, in attesa della definizione di un requisito di coefficiente di copertura della liquidità conformemente all'articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato in materia di coefficiente di copertura della liquidità loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri;
e)
a livello consolidato l'importo degli afflussi risultanti dall'ente creditizio specializzato di cui all', paragrafi 3 e 4, è rilevato solo fino a concorrenza dell'importo dei deflussi risultanti dallo stesso ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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