Art. 11
Attività di livello 2A
In vigore dal 10 ott 2014
Attività di livello 2A
1. Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
a)
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
i)
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
le esposizioni verso enti dell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
iv)
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
v)
un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
vi)
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall', paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
d)
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
i)
sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di default dell'emittente;
ii)
la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione;
iii)
le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettera b), lettera d), punto i), lettera f), punto i), o lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
iv)
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
v)
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
vi)
un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
vii)
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
e)
titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
i)
un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
ii)
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
iii)
al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.
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