Art. 10

Attività di livello 1

In vigore dal 10 ott 2014
Attività di livello 1 1.   Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità: a) monete e banconote; b) le seguenti esposizioni verso banche centrali: i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla Banca centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di uno Stato membro; ii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di paesi terzi, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) e ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e che le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale; c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico: i) l'amministrazione centrale di uno Stato membro; ii) l'amministrazione centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) le amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) le amministrazioni regionali o le autorità locali di un paese terzo che rientra nella tipologia di cui al punto ii), purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; v) gli organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto iii), a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di livello 1 esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività. Laddove l'attività non sia denominata nella valuta nazionale del paese terzo, l'ente creditizio può rilevare l'attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta estera, corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità; e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti: i) l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è inteso come ente creditizio finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90 % almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale); v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento; vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 2 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite; g) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all', paragrafo 2, lettere a) e b), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle altre attività di livello 1.
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Attività di livello 1 (Art. 10 Regolamento (UE) 2015/61) — Testo vigente | Portale Normativo