Art. 15
Organismi di investimento collettivo
In vigore dal 10 ott 2014
Organismi di investimento collettivo
1. Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) per ciascun ente creditizio su base individuale, a condizione che:
a)
siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
l'OIC investa unicamente in attività liquide e in derivati, in quest'ultimo caso solo nella misura necessaria per attenuare nel portafoglio il rischio di tasso di interesse, di cambio o di credito.
2. L'ente creditizio applica al valore delle azioni o quote che possiede in OIC i seguenti coefficienti minimi di scarto in funzione della categoria delle attività liquide sottostanti:
a)
0 % per le monete e banconote e per le esposizioni verso banche centrali di cui all', paragrafo 1, lettera b);
b)
5 % per le attività di livello 1 diverse dalle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;
c)
12 % per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all', paragrafo 1, lettera f);
d)
20 % per le attività di livello 2A;
e)
30 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all', paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
f)
35 % per le obbligazioni garantite di livello 2B di cui all', paragrafo 1, lettera e);
g)
40 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all', paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v);
h)
55 % per i titoli di debito societario di livello 2B di cui all', paragrafo 1, lettera b), per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera c) e per le attività non fruttifere di interessi di cui all', paragrafo 1, lettera f).
3. Il trattamento indicato al paragrafo 2 è applicato come segue:
a)
l'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato a norma del paragrafo 2;
b)
l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine ascendente nelle tipologie di attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando da quelle di cui alla lettera g) e fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti. Lo stesso trattamento è applicato per determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti quando l'ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC.
4. L'ente creditizio sviluppa metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Se l'esposizione non ha per l'ente creditizio rilevanza sufficiente a giustificare lo sviluppo di metodologie proprie e purché l'autorità competente abbia in ogni singolo caso accertato il soddisfacimento di tale condizione, l'ente creditizio può avvalersi soltanto dei seguenti terzi per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC:
a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario; o
b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Se non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 in relazione alle azioni o quote di un OIC, l'ente creditizio cessa, a norma dell', di rilevare tali azioni o quote come attività liquide ai fini del presente regolamento.
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