Art. 16

Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale

In vigore dal 10 ott 2014
Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale 1.   Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all' dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale sono trattati come attività liquide conformemente a una delle disposizioni seguenti: a) se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento; b) se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %. 2.   Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, nell'arco di 30 giorni di calendario, a un finanziamento (funding) di liquidità da parte dell'ente centrale o di altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide di un dato livello o di una data categoria. Al valore nominale del finanziamento (funding) di liquidità disponibile è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.
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