Art. 14
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto
In vigore dal 10 ott 2014
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto
Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto che possono essere fornite da una banca centrale, di cui all', paragrafo 1), lettera d), che soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
a)
al di fuori dei periodi di stress, alla linea si applica una commissione sull'importo complessivo disponibile pari almeno al valore più grande tra i due seguenti:
i)
75 punti base l'anno; o
ii)
almeno 25 punti base l'anno al di sopra del differenziale di rendimento fra le attività costituite a garanzia della linea e un portafoglio rappresentativo di attività liquide, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.
In periodi di stress la banca centrale può ridurre la commissione di cui al primo comma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi applicabili alle linee di liquidità in base ai trattamenti alternativi della liquidità di cui all';
b)
la linea è garantita da attività non vincolate del tipo specificato dalla banca centrale. Le attività fornite come garanzia soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
i)
sono detenute in una forma che ne facilita il pronto trasferimento alla banca centrale in caso di utilizzo della linea;
ii)
il loro valore previo computo del coefficiente di scarto applicato dalla banca centrale è sufficiente a coprire l'importo complessivo della linea;
iii)
non sono computate come attività liquide ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio;
c)
la linea è compatibile con la politica in materia di controparti seguita dalla banca centrale;
d)
il periodo di disponibilità della linea è superiore al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all';
e)
la banca centrale non revoca la linea prima della scadenza contrattuale e non è assunta altra decisione di credito fintantoché l'ente creditizio continua ad essere valutato solvente;
f)
vige una politica ufficiale e pubblicata in cui la banca centrale dichiara la decisione di concedere linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto, illustra le condizioni che le disciplinano e determina le tipologie di enti creditizi ammesse a richiederle.
Storico versioni
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