Art. 19

Trattamenti alternativi della liquidità

In vigore dal 10 ott 2014
Trattamenti alternativi della liquidità 1.   Laddove manchino in una data valuta attività liquide sufficienti perché l'ente creditizio rispetti il coefficiente di copertura della liquidità di cui all', si applicano una o più delle disposizioni seguenti: a) l'obbligo di coerenza valutaria di cui all', paragrafo 6, non si applica per tale valuta; b) l'ente creditizio può coprire il deficit di attività liquide nella valuta con linee di credito fornite dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo in cui circola tale valuta, a condizione che la linea soddisfi ciascuno dei requisiti seguenti: i) è contrattualmente irrevocabile nei successivi 30 giorni di calendario; ii) prevede il pagamento di una commissione applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato; iii) la commissione è fissata ad un importo tale che il rendimento netto sulle attività costituite a garanzia della linea non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività liquide, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito; c) se vi è mancanza di attività di livello 1 ma vi sono sufficienti attività di livello 2A, l'ente creditizio può detenere attività di livello 2A addizionali nella riserva di liquidità e i vari massimali per livello di attività fissati all' sono considerati modificati di conseguenza. Alle attività di livello 2A addizionali si applica un coefficiente minimo di scarto del 20 %. Per tutte le attività di livello 2B detenute dall'ente creditizio resta valido il coefficiente di scarto applicabile a ciascuna tipologia conformemente al presente capo. 2.   L'ente creditizio applica le deroghe di cui al paragrafo 1 su base inversamente proporzionale alla disponibilità delle pertinenti attività liquide. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ente creditizio valuta il fabbisogno di liquidità tenendo conto della propria capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato. 3.   Le valute che possono beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 1 e la misura in cui una o più deroghe possono essere disponibili in totale per una data valuta sono stabilite nel regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Le modalità di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'atto delegato adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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