Art. 8
Requisiti operativi
In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti operativi
1. L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine l'ente creditizio tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide, di cui al capo 2, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente paragrafo, le autorità competenti possono imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dall'ente creditizio. Tuttavia, le restrizioni o i requisiti non si applicano:
a)
alle seguenti categorie di attività di livello 1:
i)
banconote e monete di cui all', paragrafo 1, lettera a);
ii)
esposizioni verso banche centrali di cui all', paragrafo 1, lettere b) e d);
iii)
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all', paragrafo 1, lettera g);
b)
alle categorie di attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che l'ente creditizio detenga l'attività atta a coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella moneta dello Stato membro o del paese terzo ovvero che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio;
c)
alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all', paragrafo 1, lettera d).
2. L'ente creditizio ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di stress di 30 giorni di calendario tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile all'ente creditizio quando la capacità dell'ente di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.
Non sono considerate prontamente accessibili all'ente creditizio le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi dell'ente.
Le attività detenute in un paese terzo in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale paese terzo. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.
3. L'ente creditizio provvede a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione di gestione della liquidità al suo interno. Il soddisfacimento di detto requisito è dimostrato all'autorità competente in uno dei modi seguenti:
a)
collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di stress;
b)
predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e di accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi; non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui vendita in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio scoperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;
c)
combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che l'autorità competente la consideri accettabile.
4. L'ente creditizio monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto semplice su un mercato generalmente accettato per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'ente creditizio elabora strategie di cessione dei campioni di attività liquide atte a:
a)
testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;
b)
verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;
c)
ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di stress.
L'obbligo di cui al primo comma non si applica alle attività di livello 1 di cui all', ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all', paragrafo 1, lettera d), né ai depositi e altri finanziamenti (funding) di liquidità in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non osta a che l'ente creditizio copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'ente creditizio predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;
b)
la valutazione dell'attività a norma dell' tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.
6. L'ente creditizio provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità. Se del caso, le autorità competenti possono tuttavia esigere che l'ente creditizio contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di deflussi netti di liquidità in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di stress, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta utilizzata per le segnalazioni o per una valuta eventualmente da segnalare distintamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente paragrafo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
a)
la capacità dell'ente creditizio di adottare una delle seguenti misure:
i)
utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi netti di liquidità;
ii)
effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all';
iii)
trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all';
b)
l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.
La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente paragrafo è considerata un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
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