Art. 7
Requisiti generali per le attività liquide
In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti generali per le attività liquide
1. Sono ammesse come attività liquide le attività dell'ente creditizio che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando sull'ente creditizio non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che gli impedisca di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:
a)
le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. Sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
b)
le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o di finanziamento garantito da titoli, e che può cedere.
3. L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
4. L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti:
a)
un altro ente creditizio, salvo se l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 1, lettere a) e b), se l'attività è un'obbligazione garantita di cui all', paragrafo 1, lettera f), e all', paragrafo 1, lettere c) e d), ovvero se l'attività appartiene alla categoria di cui all', paragrafo 1, lettera e);
b)
un'impresa di investimento;
c)
un'impresa di assicurazione;
d)
un'impresa di riassicurazione;
e)
una società di partecipazione finanziaria;
f)
una società di partecipazione finanziaria mista;
g)
qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.
5. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.
6. L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una piattaforma organizzata che non è una borsa valori riconosciuta, in uno Stato membro o in un paese terzo, è considerata liquida soltanto se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisce un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a fermo di attività. Per valutare se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente paragrafo, l'ente creditizio si basa sui criteri minimi seguenti:
a)
evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;
b)
presenza di un'infrastruttura di mercato solida.
7. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano a:
a)
banconote e monete di cui all', paragrafo 1, lettera a);
b)
esposizioni verso banche centrali di cui all', paragrafo 1, lettere b) e d), e all', paragrafo 1, lettera b);
c)
linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all', paragrafo 1, lettera d);
d)
depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'.
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