Art. 9
Valutazione delle attività liquide
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione delle attività liquide
Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (haircut) indicati al capo 2 e in conformità all', paragrafo 5, lettera b).
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