Art. 12

Attività di livello 2B

In vigore dal 10 ott 2014
Attività di livello 2B 1.   Costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità: a) esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'; b) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 3 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine; ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale); iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni; c) azioni che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) sono incluse, in uno Stato membro o in un paese terzo, in un indice azionario principale come tale individuato ai fini del presente punto dall'autorità competente dello Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo. Se l'autorità competente o autorità pubblica non ha assunto alcuna decisione riguardo agli indici azionari principali, l'ente creditizio considera indice azionario principale un indice composto dei titoli azionari delle maggiori imprese della giurisdizione d'interesse; ii) sono denominate nella valuta dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio o, se denominate in altra valuta, sono considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo necessario per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità; iii) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità in qualsiasi momento, anche in periodi di stress. Il requisito è considerato soddisfatto se, nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario di stress di mercato, il calo subito dal prezzo dell'azione o l'aumento registrato dal coefficiente di scarto non ha superato, rispettivamente, il 40 % o i 40 punti percentuali; d) linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'; e) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite assolve gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) l'emittente delle obbligazioni garantite mette a disposizione degli investitori almeno trimestralmente le informazioni di cui all'articolo 129, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale); v) le obbligazioni garantite sono garantite esclusivamente dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a), lettera d), punto i), e lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; vi) l'aggregato di attività sottostanti è composto esclusivamente da esposizioni che possono beneficiare per il rischio di credito di un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) 575/2013; vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 10 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite; viii) l'ente creditizio emittente deve comunicare al pubblico mensilmente che l'aggregato di copertura soddisfa il requisito di copertura delle attività del 10 %; f) per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, le attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti nei confronti di, o garanzie di, banche centrali o dell'amministrazione centrale o della banca centrale di un paese terzo o di un'amministrazione regionale, di un'autorità locale o di un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine. 2.   Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto: a) coefficiente applicabile a norma dell', paragrafo 14, per le cartolarizzazioni di livello 2B; b) 50 % per i titoli di debito societario di cui al paragrafo 1, lettera b); c) 50 % per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c); d) 30 % per i programmi o le emissioni di obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera e); e) 50 % per le attività non fruttifere di interessi di cui al paragrafo 1, lettera f). 3.   Agli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati. Per determinare se le attività non fruttifere di interessi sono adeguatamente liquide ai fini del primo comma, l'autorità competente tiene conto dei seguenti fattori: a) i dati disponibili sulla loro liquidità di mercato, in particolare i volumi negoziati, i differenziali denaro/lettera osservati, la volatilità dei prezzi e l'impatto sui prezzi; b) altri fattori che ne influenzano la liquidità, in particolare i dati storici sull'ampiezza e la profondità del mercato di dette attività non fruttifere di interessi, il numero e la diversità dei partecipanti al mercato e la presenza di una solida infrastruttura di mercato.
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