Art. 18

Violazione dei requisiti

In vigore dal 10 ott 2014
Violazione dei requisiti 1.   Laddove un'attività liquida non soddisfi più uno o più dei requisiti generali applicabili di cui all', i requisiti operativi di cui all', paragrafo 2, o uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili stabiliti nel presente capo, l'ente creditizio cessa di rilevarla come attività liquida entro 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui si è verificata la violazione dei requisiti. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle azioni o quote di un OIC che non soddisfano più i requisiti di ammissibilità solo se non superano il 10 % delle attività totali dell'OIC.
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