Art. 20

Definizione di deflussi netti di liquidità

In vigore dal 10 ott 2014
Definizione di deflussi netti di liquidità 1.   I deflussi netti di liquidità sono ottenuti deducendo dal totale dei deflussi di liquidità di cui alla lettera a) il totale degli afflussi di liquidità di cui alla lettera b), per un valore che tuttavia non è inferiore a zero, fermo restando che: a) il totale dei deflussi di liquidità è quello definito al capo 2; b) il totale degli afflussi di liquidità è quello definito al capo 3, calcolato sommando: i) gli afflussi esentati dal massimale contemplati all', paragrafi 2 e 3; ii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all', paragrafo 4, e il 90 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all', paragrafi 2 e 3; iii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all', paragrafi 2, 3 e 4, e il 75 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all', paragrafi 2 e 3, e degli afflussi di cui all', paragrafo 4, divisi per 0,9 in considerazione dell'effetto del massimale del 90 %. 2.   Gli afflussi e i deflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'. 3.   Il calcolo previsto al paragrafo 1 è eseguito conformemente alla formula riportata nell'allegato II.
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