Art. 33
Massimale degli afflussi
In vigore dal 10 ott 2014
Massimale degli afflussi
1. L'ente creditizio limita il rilevamento degli afflussi di liquidità al 75 % del totale dei deflussi di liquidità, secondo la definizione di cui al capo 2, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi del paragrafo 2, 3 o 4.
2. Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può esentare dal massimale di cui al paragrafo 1, in tutto o in parte, gli afflussi di liquidità seguenti:
a)
afflussi il cui fornitore è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
b)
afflussi da depositi collocati presso altri enti creditizi di uno stesso gruppo di soggetti ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
afflussi contemplati all', compresi gli afflussi da prestiti collegati a mutui ipotecari o prestiti agevolati di cui all', paragrafo 9, ovvero da banche multilaterali di sviluppo o da organismi del settore pubblico, per i quali l'ente creditizio ha agito da intermediario (pass through).
3. Previa approvazione dell'autorità competente, può essere esentato dal massimale degli afflussi l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono il leasing e il factoring, ad eccezione delle attività indicate al paragrafo 4, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5.
4. Previa approvazione dell'autorità competente, può beneficiare di un massimale degli afflussi del 90 %, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5, l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono:
a)
il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore;
b)
il credito al consumo secondo la definizione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo.
5. L'ente creditizio di cui al paragrafo 3 può essere esentato dal massimale degli afflussi e l'ente creditizio di cui al paragrafo 4 può applicare il massimale più elevato del 90 % purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le attività svolte presentano un basso profilo di rischio di liquidità, alla luce dei fattori seguenti:
i)
vi è corrispondenza tra i tempi degli afflussi e i tempi dei deflussi;
ii)
a livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con i depositi al dettaglio;
b)
a livello individuale, la quota rappresentata dalle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 è superiore all'80 % del bilancio totale;
c)
le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.
L'autorità competente comunica all'ABE, motivando le decisioni, quali siano gli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE pubblica e tiene aggiornato l'elenco degli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.
6. Una volta approvate dall'autorità competente, le esenzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere applicate a livello sia individuale sia consolidato, fatto salvo l', paragrafo 3, lettera e).
7. L'ente creditizio determina l'importo dei deflussi netti di liquidità in applicazione del massimale degli afflussi conformemente alla formula riportata nell'allegato II.
Storico versioni
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