Art. 34

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

In vigore dal 10 ott 2014
Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale 1.   In deroga all', paragrafo 3, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso superiore di afflusso per le linee di credito e di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti: a) vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore; b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all' dello stesso regolamento; c) laddove il tasso di afflusso sia superiore al 40 %, la controparte applica un corrispondente tasso di deflusso simmetrico in deroga all'; d) l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 2.   Laddove l'ente creditizio e l'ente creditizio controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri oggettivi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c): a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità; b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità; c) la gestione del rischio di liquidità del ricevente ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del fornitore. Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente, a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo. 3.   Se i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 2 sono soddisfatti, l'autorità competente del ricevente la liquidità è autorizzata ad applicare un tasso preferenziale di afflusso fino al 40 %. L'approvazione di entrambe le autorità competenti è tuttavia necessaria per qualsiasi tasso preferenziale superiore al 40 %, la cui applicazione è simmetrica. Laddove sia autorizzata l'applicazione di un tasso preferenziale superiore al 40 %, le autorità competenti informano l'ABE dell'esito del processo di cui al paragrafo 2. L'autorità competente verifica periodicamente che continuino ad essere soddisfatte le condizioni alla base di tali afflussi più elevati.
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