Art. 36
Disposizione transitoria sugli organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri
In vigore dal 10 ott 2014
Disposizione transitoria sugli organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri
1. Fino al 31 dicembre 2023 sono ammesse come attività di livello 1 le obbligazioni senior emesse dai seguenti organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri:
a)
National Asset Management Agency (NAMA) in Irlanda;
b)
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB) in Spagna;
c)
Bank Asset Management Company, istituita in virtù della Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act (legge slovena sulle misure per rafforzare la stabilità delle banche — MSSBA) in Slovenia.
2. Le attività contemplate al paragrafo 1 sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all', paragrafo 1, lettera c).
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