Art. 38

Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità 1.   A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di copertura della liquidità previsto all' è così introdotto: a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1o ottobre 2015; b) il 70 % a decorrere dal 1o gennaio 2016; c) l'80 % a decorrere dal 1o gennaio 2017; d) il 100 % a decorrere dal 1o gennaio 2018. 2.   A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente al presente regolamento.
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Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità (Art. 38 Regolamento (UE) 2015/61) — Testo vigente | Portale Normativo