Art. 38 · Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

Art. 38

Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità 1.   A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di copertura della liquidità previsto all' è così introdotto: a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1o ottobre 2015; b) il 70 % a decorrere dal 1o gennaio 2016; c) l'80 % a decorrere dal 1o gennaio 2017; d) il 100 % a decorrere dal 1o gennaio 2018. 2.   A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente al presente regolamento.
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