Art. 37
Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali
In vigore dal 10 ott 2014
Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali
1. In deroga all', sono ammesse come attività di livello 2B le cartolarizzazioni emesse anteriormente al 1o ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), purché siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti all' diversi da quelli inerenti al rapporto prestito/valore (loan-to-value) o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui allo stesso , paragrafo 2, lettera g), punto i).
2. In deroga all', sono ammesse come attività di livello 2B fino al 1o ottobre 2025 le cartolarizzazioni emesse dopo il 1o ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), che non soddisfano i requisiti inerenti al rapporto prestito/valore (loan-to-value) medio o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui a detta disposizione, a condizione che le esposizioni sottostanti siano composte di prestiti su immobili residenziali cui, alla data di concessione, non si applicava la normativa nazionale che disciplina il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e che il prestito su immobili residenziali sia stato concesso in un qualunque momento antecedente il 1o ottobre 2015.
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