Art. 35
Clausola grandfathering per le attività bancarie garantite da Stati membri
In vigore dal 10 ott 2014
Clausola grandfathering per le attività bancarie garantite da Stati membri
1. Le attività emesse dall'ente creditizio che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro sono ammesse come attività di livello 1 soltanto se la garanzia:
a)
è stata concessa o impegnata per un importo massimo anteriormente al 30 giugno 2014;
b)
è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e copre il mancato pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza.
2. Laddove il garante sia un'amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro, l'attività garantita è ammessa come attività di livello 1 solo se l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché la garanzia soddisfi i requisiti stabiliti al paragrafo 1.
3. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 restano ammesse come attività di livello 1 fintantoché la garanzia rimane in vigore rispetto, secondo il caso, all'emittente interessato o alle sue attività, con le modifiche o sostituzioni apportate nel corso del tempo. Qualora l'importo della garanzia a favore di un emittente o delle sue attività sia aumentato in un qualsiasi momento successivo al 30 giugno 2014, le attività sono ammesse come attività liquide soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia impegnato prima di tale data.
4. Le attività contemplate al presente articolo sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all', paragrafo 1, lettera c).
5. Se l'ente creditizio o le sue attività beneficiano di un sistema di garanzia, il sistema nel suo complesso è considerato una garanzia ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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