Art. 32
Afflussi
In vigore dal 10 ott 2014
Afflussi
1. Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario.
2. Agli afflussi di liquidità è applicato un tasso di afflusso del 100 %, in particolare agli afflussi seguenti:
a)
importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari. Riguardo ai secondi, sono considerati soggetti al tasso di afflusso del 100 %, in particolare, gli afflussi derivanti da:
i)
titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;
ii)
operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario;
b)
importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:
a)
gli importi dovuti dai clienti non finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ai fini della presente lettera, rientrano tra i clienti non finanziari le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico; In deroga, l'ente creditizio che ha ricevuto un impegno di cui all', paragrafo 9, per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato.
b)
gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili a norma del titolo II. Sono presi integralmente in considerazione gli importi dovuti per il valore rimanente e gli importi garantiti da attività non ammesse come attività liquide ai sensi del titolo II. Non è permesso l'afflusso se la garanzia reale è impiegata a copertura di una posizione corta conformemente all', paragrafo 5;
c)
agli importi dovuti per scadenza contrattuale di prestiti su margine a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;
d)
gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all', ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all', paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;
e)
gli swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese a prestito;
f)
se le garanzie reali ottenute attraverso contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzione di titoli in prestito o swap di garanzie che giungono a scadenza nell'arco di 30 giorni sono reimpegnate e impiegate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, l'ente creditizio ipotizza che tali operazioni siano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato di operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'ente creditizio ha una posizione corta in un particolare titolo e a preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;
g)
non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali e da quelli contemplati all'. Non sono computate come afflusso le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale e rilevate come attività liquide conformemente all';
h)
gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi del presente articolo;
i)
le attività con una data di scadenza contrattuale non definita sono prese in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.
4. Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi, di cui al paragrafo 3, lettera b), dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide a norma del titolo II. Gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela sono computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II.
5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolati su base netta, conformemente all', e moltiplicati per 100 % in caso di afflusso netto.
6. L'ente creditizio non computa gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
7. L'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
8. L'ente creditizio tiene conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.
Storico versioni
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