Art. 30

Deflussi aggiuntivi

In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi aggiuntivi 1.   Le garanzie reali diverse dal contante e dalle attività di cui all', fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %. Le garanzie reali sotto forma di attività di cui all', paragrafo 1, lettera f), fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 10 %. 2.   L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tali deflussi significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di tre livelli del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente. 3.   L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   L'ente creditizio computa su base netta, conformemente all', i deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. 5.   L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario e che i titoli non facciano parte delle sue attività liquide. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento in titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %. 6.   L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % degli elementi seguenti: a) garanzie reali in eccesso detenute dall'ente creditizio delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento; b) garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario; c) garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II senza il consenso dell'ente creditizio. 7.   I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' o 29 ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6. 8.   L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, nel caso in cui questi strumenti siano emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo da esso sponsorizzati. 9.   L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi. Il tasso di deflusso del 100 % si applica all'importo in scadenza o all'importo delle attività potenzialmente restituibili o alla liquidità richiesta. 10.   Per la quota dei programmi di finanziamento (funding) contemplati ai paragrafi 8 e 9, l'ente creditizio che fornisce linee di liquidità associate non necessita di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati. 11.   Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio non possegga i titoli e che questi non facciano parte della sua riserva di liquidità. 12.   Relativamente alla prestazione di servizi di prime brokerage, se l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole al proprio interno con le vendite allo scoperto di un altro cliente, a tali operazioni si applica un deflusso del 50 % in considerazione dell'obbligo potenziale, poiché, in caso di disimpegno del cliente, l'ente creditizio potrebbe trovarsi nella necessità di reperire fonti addizionali di finanziamento a copertura di tali posizioni.
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