Art. 29

Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale 1.   In deroga all', l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso inferiore di deflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti: a) vi sono motivi di prevedere un deflusso inferiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore; b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE (10), o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all' di detto regolamento; c) il tasso inferiore di deflusso non è più basso del tasso di afflusso applicato dalla controparte; d) l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 2.   Qualora sia applicato l', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d). In tal caso, devono essere soddisfatti anche i criteri oggettivi seguenti: a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità; b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata; c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente. Se è autorizzata l'applicazione di siffatto tasso inferiore di deflusso, l'autorità competente informa l'ABE dell'esito del processo di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rispetto delle condizioni di applicazione di tale deflusso inferiore è periodicamente riesaminato dall'autorità competente.
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