Art. 31
Deflussi da linee di credito e di liquidità
In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi da linee di credito e di liquidità
1. Ai fini del presente articolo, per linea di liquidità s'intende qualsiasi linea di sostegno (back-up) irrevocabile non utilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui questo non sia in grado di rifinanziarlo nei mercati finanziari. Il relativo importo è calcolato come l'importo del debito in essere emesso dal cliente in scadenza entro 30 giorni di calendario che è coperto dalla linea. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della linea che copre un debito non in scadenza entro 30 giorni di calendario. L'eventuale capacità addizionale della linea è assimilata a una linea di credito irrevocabile e riceve il relativo fattore di utilizzo specificato nel presente articolo. Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.
2. L'ente creditizio calcola i deflussi dalle linee di credito e di liquidità moltiplicando l'importo di tali linee per i corrispondenti tassi di deflusso fissati ai paragrafi da 3 a 5. I deflussi dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili sono determinati come percentuale dell'importo massimo utilizzabile entro 30 giorni di calendario, al netto di qualsiasi requisito di liquidità applicabile, ai sensi dell', per gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, e al netto delle eventuali garanzie reali messe a disposizione dell'ente creditizio e valutate a norma dell', a condizione che la garanzia reale soddisfi ciascuna delle condizioni seguenti:
a)
può essere riutilizzata o reimpegnata dall'ente creditizio;
b)
è detenuta sotto forma di attività liquida, ma non rilevata come parte della riserva di liquidità;
c)
non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati.
Se l'ente creditizio dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere utilizzato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere utilizzato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi 30 giorni di calendario.
3. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio.
4. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro 30 giorni di calendario è moltiplicato per 10 % se esse soddisfano le condizioni seguenti:
a)
non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio;
b)
sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari, tra cui imprese non finanziarie, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
c)
non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui questo non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.
5. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 30 % se esse soddisfano le condizioni previste al paragrafo 4, lettere a) e b), e per il 40 % se esse sono fornite a imprese d'investimento personale (personal investment company).
6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.
7. L'ente centrale di un sistema o rete di cui all' moltiplica per un tasso di deflusso del 75 % il finanziamento (funding) di liquidità irrevocabile offerto a un ente creditizio membro del sistema o della rete laddove questo possa trattare tale finanziamento come attività liquida ai sensi dell', paragrafo 2. Il tasso di deflusso del 75 % si applica sul valore nominale irrevocabile del finanziamento di liquidità.
8. L'ente creditizio moltiplica per il corrispondente tasso di deflusso l'importo massimo utilizzabile da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da altre linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nell'arco di 30 giorni di calendario, come segue:
a)
40 % per le linee di credito e di liquidità accordate a enti creditizi e per le linee di credito accordate ad altri enti finanziari regolamentati, tra cui imprese di assicurazione e imprese di investimento, OIC o schemi di investimento non aperti;
b)
100 % per le linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE non contemplate al paragrafo 6 e per gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
c)
100 % per le linee di credito e di liquidità offerte a clienti finanziari non contemplati alle lettere a) e b) o ai paragrafi da 1 a 7.
9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'ente finanziario istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro può applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 alle linee di credito e di liquidità accordate a finanziatori di prestiti agevolati al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati rispondenti ai requisiti in materia di tassi di deflusso previsti ai paragrafi 3 e 4.
In deroga all', paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti pass through).
I prestiti agevolati di cui al presente paragrafo sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda, ferma restando la successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.
10. L'ente creditizio moltiplica per 100 % i deflussi di liquidità derivanti da passività in scadenza dopo 30 giorni di calendario e non contemplati agli articoli da 23 a 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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